Art. 22 
 
                            Contabilita' 
 
  1. L'ARPA ha un patrimonio ed un  proprio  bilancio.  Si  applicano
all'ARPA le norme di bilancio e di contabilita' previste dalla  legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile  della  Regione
Piemonte), per quanto compatibili con  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  2.  Anteriormente  all'approvazione  il  bilancio   di   previsione
finanziario ed il rendiconto predisposti dal direttore generale  sono
inviati  al  Comitato  regionale  di  indirizzo  per   le   eventuali
osservazioni.