Art. 23 
 
                         Dotazione organica 
 
  1. La dotazione organica dell'ARPA e, fatto salvo  quanto  previsto
al comma  2,  le  relative  modifiche  sono  approvate  dalla  Giunta
regionale su proposta del direttore generale dell'ARPA. 
  2. Le modifiche alla  dotazione  organica  che  non  comportano  un
aumento  del  suo  valore  economico  sono  approvate  dal  direttore
generale.