Art. 25 Trattamento giuridico ed economico del personale 1. Al personale dell'ARPA si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Il personale dell'ARPA non puo' assumere, esternamente all'ARPA, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione di lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi, purche' compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.