Art. 25 
 
          Trattamento giuridico ed economico del personale 
 
  1. Al personale dell'ARPA si applicano le disposizioni sullo  stato
giuridico e sul  trattamento  economico  e  normativo  dei  contratti
collettivi nazionali  del  comparto  di  riferimento,  in  attuazione
dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001. 
  2. Il personale dell'ARPA non puo' assumere, esternamente all'ARPA,
incarichi professionali di consulenza, progettazione e  direzione  di
lavori su attivita' in campo  ambientale;  altri  incarichi,  purche'
compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal
direttore generale, nel rispetto della disciplina vigente in  materia
di  incarichi  vietati  ai  dipendenti  pubblici  ed  in  particolare
dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.