Art. 37 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, continuano ad essere  disciplinati  fino
alla loro conclusione dalle normative  vigenti  alla  data  del  loro
avvio. 
  2. In attesa dell'approvazione di nuove  direttive  in  materia  di
requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi  per  la
prima infanzia,  resta  in  vigore  la  deliberazione  dell'Assemblea
legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di  requisiti
strutturali ed organizzativi  dei  servizi  educativi  per  la  prima
infanzia  e  relative  norme  procedurali.  Disciplina  dei   servizi
ricreativi e delle iniziative di conciliazione). 
  3. Per il personale in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli
educatori e  dei  coordinatori  pedagogici  acquisiti  in  base  alla
normativa previgente. 
  4. La direttiva di cui all'art. 1, comma 4 stabilisce  i  requisiti
per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonche' a quello di
educatore. Sono fatti  salvi,  per  gli  educatori,  tutti  i  titoli
diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015. 
  5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 4
i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea  specifica
ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. 
  6.  In  attesa  dell'approvazione  della  direttiva  della   Giunta
regionale sull'accreditamento, i contributi regionali possono  essere
concessi ai soggetti gestori indicati all'art. 5 lettere a) e b). Per
accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di  cui
all'art.  5,  lettere  c)  e  d),  dovranno  essere  in  possesso  di
autorizzazione al funzionamento e disporre  dei  requisiti  richiesti
dalla  presente  legge  regionale  per  l'accreditamento   ai   sensi
dell'art. 18, comma 1, lettere a) e b). 
  7. Il disposto di cui all'art. 6, comma 2  si  applica  anche  alle
domande  di  accesso  ai  servizi  in  oggetto   eventualmente   gia'
presentate per l'anno 2016-2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento
entro un termine ragionevole. Le modalita' e i termini di adeguamento
sono stabiliti con il provvedimento della  Giunta  regionale  di  cui
all'art. 6, comma 2.