Art. 11 
 
Verifica sul possesso dei requisiti delle unita' di  raccolta  sangue
  ed emocomponenti, nonche' dei servizi trasfusionali (articolo 6-bis
  e articolo 15 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa
di  riferimento  sono  effettuati,  sia  in  riferimento  ai  servizi
trasfusionali sia in riferimento alle unita' di  raccolta  sangue  ed
emocomponenti, in ragione della responsabilita' tecnica del  servizio
di riferimento.