Art. 11 Verifica sul possesso dei requisiti delle unita' di raccolta sangue ed emocomponenti, nonche' dei servizi trasfusionali (articolo 6-bis e articolo 15 della legge regionale n. 51/2009) 1. Le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento sono effettuati, sia in riferimento ai servizi trasfusionali sia in riferimento alle unita' di raccolta sangue ed emocomponenti, in ragione della responsabilita' tecnica del servizio di riferimento.