Art. 40 Campeggi temporanei 1. Il comune puo' autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni: a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario; b) per le finalita' educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro. 2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.