Art. 40 
 
                         Campeggi temporanei 
 
  1. Il comune puo' autorizzare, in  aree  pubbliche  o  private  ove
siano assicurati i servizi generali indispensabili per  garantire  il
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie,  la  salvaguardia   della
pubblica salute e dell'ambiente, campeggi  della  durata  massima  di
sessanta giorni: 
    a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario; 
    b) per le finalita' educative, ricreative,  sportive,  culturali,
sociali, religiose delle associazioni e degli organismi  senza  scopo
di lucro. 
  2.  Il  comune  determina  i  criteri   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui al presente articolo.