Art. 41 
 
                Campeggi, camping-village e villaggi 
                 turistici a gestione non lucrativa 
 
  1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque  tutti  gli
organismi operanti senza scopo  di  lucro  per  il  conseguimento  di
finalita' sociali,  culturali,  assistenziali,  religiose,  sportive,
ricreative, possono organizzare e gestire, al di  fuori  dei  normali
canali commerciali, campeggi, camping-village  o  villaggi  turistici
riservati ad ospitare: 
    a) i propri  associati,  i  soggetti  destinatari  dell'attivita'
associativa e relativi accompagnatori; 
    b) gli  associati  e  i  soggetti  destinatari  dell'attivita'  e
relativi accompagnatori di enti, associazioni  e  cooperative  con  i
quali  il  gestore  della  struttura  e'  collegato  attraverso  atto
convenzionale. 
  2. Tali disposizioni si applicano anche a enti  e  aziende  per  il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 
  3.  Le  strutture  di  cui  al  comma  1  non   sono   soggette   a
classificazione e  possiedono  almeno  i  requisiti  previsti  per  i
campeggi e camping-village classificati con una stella oppure  per  i
villaggi turistici classificati con due stelle. 
  4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui  al
comma  1,  sono  indicate  le   categorie   di   soggetti   abilitati
all'utilizzazione delle medesime.