Art. 41 Campeggi, camping-village e villaggi turistici a gestione non lucrativa 1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi, camping-village o villaggi turistici riservati ad ospitare: a) i propri associati, i soggetti destinatari dell'attivita' associativa e relativi accompagnatori; b) gli associati e i soggetti destinatari dell'attivita' e relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura e' collegato attraverso atto convenzionale. 2. Tali disposizioni si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 3. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi e camping-village classificati con una stella oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle. 4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.