Art. 17 
 
                     Rettifiche di intestazione 
 
  1. Con decreto della struttura competente  in  materia  di  demanio
marittimo,  che  costituisce   titolo   per   la   variazione   della
intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio
della Regione, per i  quali  la  struttura  regionale  competente  in
materia  di   infrastrutture   e   trasporto   abbia   accertato   le
caratteristiche  di  demanialita'  marittima,  sono  iscritti   negli
archivi di cui all'art. 3, comma 1,  con  la  denominazione  «Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia - Demanio marittimo».