Art. 17 Rettifiche di intestazione 1. Con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di infrastrutture e trasporto abbia accertato le caratteristiche di demanialita' marittima, sono iscritti negli archivi di cui all'art. 3, comma 1, con la denominazione «Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Demanio marittimo».