Art. 18 
 
        Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale 
 
  1. La  cessazione  della  concessione  comporta  l'obbligo  per  il
concessionario  della  rimozione  delle  opere   realizzate   e   del
ripristino dello stato dei luoghi, fatta  salva  la  possibilita'  da
parte della Regione di acquisire a  titolo  gratuito  tali  opere  al
demanio marittimo regionale, tenuto conto di  quanto  previsto  nelle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono  individuate  le
procedure per l'acquisizione e l'intestazione  al  Demanio  marittimo
regionale delle opere  realizzate  dal  concessionario  su  beni  del
Demanio marittimo regionale.