Art. 18 Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale 1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilita' da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure per l'acquisizione e l'intestazione al Demanio marittimo regionale delle opere realizzate dal concessionario su beni del Demanio marittimo regionale.