Art. 19 Sdemanializzazione 1. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale e' autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente disposta con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione dell'avvenuta perdita della caratteristica di demanialita' marittima. 2. Nelle more della conclusione del procedimento di sdemanializzazione e' autorizzata l'occupazione dei beni di cui sia stata accertata la perdita della caratteristica di demanialita' marittima, subordinatamente al pagamento del relativo canone. 3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure, i criteri, le modalita' e i termini della procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione dei beni sdemanializzati.