Art. 19 
 
                         Sdemanializzazione 
 
  1. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale e'
autorizzata dalla Giunta regionale  e  successivamente  disposta  con
decreto della struttura competente in materia di  demanio  marittimo,
pubblicato   sul   Bollettino   ufficiale   della   Regione,   previo
accertamento da parte della struttura regionale competente in materia
di infrastrutture e vie di navigazione  dell'avvenuta  perdita  della
caratteristica di demanialita' marittima. 
  2.   Nelle   more   della   conclusione   del    procedimento    di
sdemanializzazione e' autorizzata l'occupazione dei beni di  cui  sia
stata accertata  la  perdita  della  caratteristica  di  demanialita'
marittima, subordinatamente al pagamento del relativo canone. 
  3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono  individuati  le
procedure, i criteri, le modalita' e i  termini  della  procedura  di
sdemanializzazione e successiva alienazione dei beni sdemanializzati.