Art. 11 Riduzione dell'indebitamento dei comuni 1. Qualora i comuni provvedano all'estinzione anticipata di debiti utilizzando risorse proprie provenienti dall'avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e dell'art. 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.