Art. 11 
 
               Riduzione dell'indebitamento dei comuni 
 
  1. Qualora i comuni provvedano all'estinzione anticipata di  debiti
utilizzando    risorse    proprie    provenienti    dall'avanzo    di
amministrazione,  non   vengono   meno   i   contributi   pluriennali
provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto  1986,
n. 24, e successive modifiche,  della  legge  provinciale  23  aprile
1987, n. 10, e dell'art. 7/bis della legge  provinciale  14  febbraio
1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti
contributi possono essere  destinate  dai  comuni  esclusivamente  al
finanziamento di spese di investimento.