Art. 22 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. I comuni che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, abbiano gia' avviato il procedimento  di  formazione  di
strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, provvedono ad
integrare gli atti relativi a tali strumenti, nel rispetto di  quanto
disposto dal presente regolamento, qualora necessario.