Art. 18 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 17 della l.r. 3/1994) 1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonche' allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli eco-sistemi agricoli e forestali con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale non ungulata nonche' alla salvaguardia, la sosta durante la migrazione e lo sviluppo e la riproduzione della fauna migratrice. 2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento. 3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuale dei centri pubblici. I centri pubblici possono stipulare specifiche convenzioni con gli ATC toscani per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta nel rispetto del limite di 5.000 euro previsto dall'art. 11-sexies, comma 2 della l.r. 3/1994.