Art. 18 
 
Centri  pubblici  di  riproduzione  di  fauna  selvatica  allo  stato
                naturale (art. 17 della l.r. 3/1994) 
 
  1. I centri  pubblici  di  riproduzione  di  fauna  selvatica  sono
istituti faunistici  destinati  alla  ricostituzione  di  popolazioni
autoctone nonche' allo studio e  alla  sperimentazione  di  metodi  e
tecniche di gestione  degli  eco-sistemi  agricoli  e  forestali  con
particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli
e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale  non  ungulata  nonche'
alla salvaguardia, la sosta durante la migrazione e lo sviluppo e  la
riproduzione della fauna migratrice. 
  2. I capi appartenenti alle popolazioni  stanziali  possono  essere
prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in  tempi  e
condizioni utili al loro ambientamento. 
  3. La competente struttura della Giunta regionale approva  i  piani
di gestione annuale dei centri pubblici. I  centri  pubblici  possono
stipulare specifiche convenzioni con gli ATC toscani per la fornitura
di fauna selvatica in essi prodotta nel rispetto del limite di  5.000
euro previsto dall'art. 11-sexies, comma 2 della l.r. 3/1994.