Art. 20 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le A.T.L. si adeguano  alle  disposizioni  di  cui  al  presente
regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Torino, 25 settembre 2017 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis).