Art. 29 
 
              Responsabile della gestione dell'impianto 
 
  1. A ogni impianto di recupero e  di  smaltimento  dei  rifiuti  e'
preposto un tecnico responsabile della gestione dell'impianto il  cui
nominativo e'  comunicato  alla  struttura  regionale  competente  in
materia  di  gestione   dei   rifiuti   anteriormente   al   rilascio
dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del
nuovo responsabile. 
  2. Il responsabile della gestione dell'impianto  e'  presente  alle
verifiche e ai controlli periodici al  fine  di  fornire  chiarimenti
tecnici sull'attivita' dell'impianto stesso.