Art. 29 Responsabile della gestione dell'impianto 1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti e' preposto un tecnico responsabile della gestione dell'impianto il cui nominativo e' comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile. 2. Il responsabile della gestione dell'impianto e' presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attivita' dell'impianto stesso.