Art. 29 Procedura di accreditamento 1. Per la gestione delle microstrutture per la prima infanzia, delle microstrutture aziendali e del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia e' necessario l'accreditamento da parte dell'Agenzia per la famiglia, presupposto fondamentale per accedere alle agevolazioni pubbliche. 2. L'avvio dell'attivita' dei servizi avviene sulla base dei seguenti requisiti di base: a) l'osservanza delle norme vigenti sulla sicurezza per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale; b) il rilascio per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale di un positivo parere igienico-sanitario da parte del comprensorio sanitario competente per territorio; c) il rilascio del certificato di abitabilita' per l'appartamento dell'assistente domiciliare all'infanzia, che deve corrispondere agli standard di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche; d) la disponibilita' di locali ai sensi dell'art. 22 e di personale ai sensi degli articoli 12, 15, 18, 19 e 20 del presente regolamento; il numero minimo di posti-bambino nel servizio di assistenza domiciliare all'infanzia e' pari a venti. 3. L'ente gestore presenta la domanda di accreditamento assieme ai requisiti di base di cui al comma 2, debitamente documentati; l'Agenzia per la famiglia rilascia l'accreditamento entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda e dopo la valutazione positiva degli aspetti pedagogici del servizio; il termine per concludere il procedimento e' interrotto in caso di richiesta di ulteriori informazioni o documenti necessari alla valutazione. 4. Nel caso in cui le ulteriori informazioni o i documenti, richiesti ai sensi del comma 3, non venissero inoltrati entro sessanta giorni a partire dalla richiesta scritta, la domanda di accreditamento e' respinta. 5. Per mantenere l'accreditamento e' necessario presentare annualmente all'Agenzia per la famiglia una relazione sui risultati della valutazione interna di cui all'art. 30, comma 1. 6. L'accreditamento ha validita' triennale ed e' soggetto a rinnovo su richiesta dell'ente gestore; per il rinnovo dell'accreditamento l'Agenzia per la famiglia procede alla valutazione esterna ai sensi dell'art. 30, comma 2.