Art. 29 
 
                     Procedura di accreditamento 
 
  1. Per la gestione delle  microstrutture  per  la  prima  infanzia,
delle  microstrutture  aziendali  e  del   servizio   di   assistenza
domiciliare all'infanzia  e'  necessario  l'accreditamento  da  parte
dell'Agenzia per la famiglia, presupposto fondamentale  per  accedere
alle agevolazioni pubbliche. 
  2. L'avvio  dell'attivita'  dei  servizi  avviene  sulla  base  dei
seguenti requisiti di base: 
    a) l'osservanza  delle  norme  vigenti  sulla  sicurezza  per  la
microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale; 
    b) il rilascio per la microstruttura  per  la  prima  infanzia  o
microstruttura aziendale di un positivo parere igienico-sanitario  da
parte del comprensorio sanitario competente per territorio; 
    c) il rilascio del certificato di abitabilita' per l'appartamento
dell'assistente domiciliare all'infanzia, che deve corrispondere agli
standard di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente  della
Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche; 
    d) la disponibilita'  di  locali  ai  sensi  dell'art.  22  e  di
personale ai sensi degli articoli 12, 15, 18, 19 e  20  del  presente
regolamento; il  numero  minimo  di  posti-bambino  nel  servizio  di
assistenza domiciliare all'infanzia e' pari a venti. 
  3. L'ente gestore presenta la domanda di accreditamento assieme  ai
requisiti di  base  di  cui  al  comma  2,  debitamente  documentati;
l'Agenzia per la famiglia rilascia l'accreditamento entro centottanta
giorni dal ricevimento della domanda e dopo la  valutazione  positiva
degli aspetti pedagogici del servizio; il termine per  concludere  il
procedimento  e'  interrotto  in  caso  di  richiesta  di   ulteriori
informazioni o documenti necessari alla valutazione. 
  4. Nel caso  in  cui  le  ulteriori  informazioni  o  i  documenti,
richiesti ai  sensi  del  comma  3,  non  venissero  inoltrati  entro
sessanta giorni a partire dalla  richiesta  scritta,  la  domanda  di
accreditamento e' respinta. 
  5.  Per  mantenere  l'accreditamento   e'   necessario   presentare
annualmente all'Agenzia per la famiglia una relazione  sui  risultati
della valutazione interna di cui all'art. 30, comma 1. 
  6. L'accreditamento ha validita' triennale ed e' soggetto a rinnovo
su richiesta dell'ente gestore; per  il  rinnovo  dell'accreditamento
l'Agenzia per la famiglia procede alla valutazione esterna  ai  sensi
dell'art. 30, comma 2.