Art. 28 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  La  presente  legge  si   applica   alle   piscine   di   nuova
realizzazione. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 6 si adeguano  alle  disposizioni  in
esso contenute entro due anni dalla sua entrata in vigore. 
  2. Sono considerate esistenti le piscine  per  le  quali  e'  stato
conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con
data  antecedente  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 6. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.