Art. 28 Disposizioni transitorie 1. La presente legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro due anni dalla sua entrata in vigore. 2. Sono considerate esistenti le piscine per le quali e' stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.