Art. 11 Composizione del collegio tecnico 1. Il collegio tecnico e' composto da un numero dispari di membri, non superiore a quello degli enti del servizio sanitario destinatari dei beni o dei servizi da acquisire. 2. I profili professionali da inserire nel collegio sono individuati da ESTAR, eventualmente tenuto conto anche delle linee guida regionali di cui all'art. 4.