Art. 11 
 
                  Composizione del collegio tecnico 
 
  1. Il collegio tecnico e' composto da un numero dispari di  membri,
non superiore a quello degli enti del servizio sanitario  destinatari
dei beni o dei servizi da acquisire. 
  2.  I  profili  professionali  da  inserire   nel   collegio   sono
individuati da ESTAR, eventualmente tenuto conto  anche  delle  linee
guida regionali di cui all'art. 4.