Art. 12 Procedimento di costituzione del collegio tecnico 1 Il collegio tecnico, nella composizione prevista dall'art. 11, e' costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti da parte del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. La nomina e' effettuata previa acquisizione della dichiarazione con la quale l'interessato afferma che non sussistono le cause ostative previste dall'art. 13 e che non sono sopravvenute quelle di cui all'art. 9, comma 2. 2. I nominativi dei componenti il collegio sono individuati mediante sorteggio fra gli iscritti nell'elenco che risultano collegati alla categoria merceologica afferente all'oggetto della gara. 3. Il sorteggio viene effettuato a cura del RUP mediante il sistema informatizzato di gestione dell'elenco.