Art. 12 
 
          Procedimento di costituzione del collegio tecnico 
 
  1 Il collegio tecnico, nella composizione prevista dall'art. 11, e'
costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti
da parte del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto  da  lui
delegato.  La  nomina  e'  effettuata   previa   acquisizione   della
dichiarazione con la quale l'interessato afferma che  non  sussistono
le cause ostative previste dall'art. 13 e che non  sono  sopravvenute
quelle di cui all'art. 9, comma 2. 
  2.  I  nominativi  dei  componenti  il  collegio  sono  individuati
mediante  sorteggio  fra  gli  iscritti  nell'elenco  che   risultano
collegati alla categoria  merceologica  afferente  all'oggetto  della
gara. 
  3. Il sorteggio viene effettuato a cura del RUP mediante il sistema
informatizzato di gestione dell'elenco.