Art. 13 Cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico 1. Non possono essere nominati componenti del collegio: a) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, codice penale, «Dei delitti contro la pubblica amministrazione»; c) coloro che hanno fatto parte per due volte consecutive di un collegio tecnico costituto per la categoria di beni o servizi oggetto di gara; d) coloro i quali abbiano in corso o abbiano avuto, nell'anno antecedente al sorteggio, rapporti con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del codice; e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione).