Art. 13 
 
                     Cause ostative alla nomina 
                 di componente del collegio tecnico 
 
  1. Non possono essere nominati componenti del collegio: 
    a) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti
all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di
applicazione  della  sanzione,  per  i  due  mesi   successivi   alla
cessazione dei suoi effetti; 
    b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per  i  reati
previsti dal Libro II, Titolo II, codice penale, «Dei delitti  contro
la pubblica amministrazione»; 
    c) coloro che hanno fatto parte per due volte consecutive  di  un
collegio tecnico costituto per la categoria di beni o servizi oggetto
di gara; 
    d) coloro i quali abbiano in corso  o  abbiano  avuto,  nell'anno
antecedente al sorteggio,  rapporti  con  le  imprese  potenzialmente
interessate alla partecipazione  alla  gara  che  possano  costituire
fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma  2  del
codice; 
    e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio  precedente  la
data della nomina, almeno un corso in materia  di  prevenzione  della
corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma  8  della  legge  6  novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione).