Art. 14 
 
           Presidenza e funzionamento del collegio tecnico 
 
  1. Il collegio tecnico, nella composizione di cui all'art.  11,  e'
presieduto dal RUP o da un dirigente di ESTAR competente  in  materia
di appalti pubblici. Il direttore generale di ESTAR nell'atto di  cui
all'art. 12, comma 1, puo' stabilire che la figura del presidente sia
individuata dai componenti il collegio al proprio interno, nel  corso
nella  prima  seduta.  In  tal  caso  la  prima  convocazione   viene
effettuata dal RUP. 
  2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute. 
  3. I lavori del collegio devono  concludersi  ordinariamente  entro
sessanta giorni dalla nomina. Il termine  puo'  essere  derogato  per
circostanze specifiche da indicare nel provvedimento a contrattare. 
  4.  Nel  corso  della  seduta  di  insediamento  viene  fissato  il
calendario delle riunioni, che deve tener conto delle scadenze di cui
al comma 3. La partecipazione alle attivita' dei collegi e dei gruppi
tecnici costituisce adempimento degli  obblighi  di  servizio.  Nella
stessa seduta il presidente da' lettura degli articoli del codice  di
comportamento  ed  etico  di  ESTAR  e  del  piano  triennale   sulla
prevenzione della corruzione che interessano l'attivita' dei  collegi
e delle commissioni di gara,  illustrando  le  sanzioni  disciplinari
previste in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute. 
  5. Il presidente del collegio puo' proporre al  direttore  generale
di  ESTAR  la  sostituzione  del   componente   che   non   partecipa
consecutivamente a piu' di due sedute. 
  6. Delle riunioni del collegio viene redatto  apposito  verbale  da
parte  di  un  segretario  verbalizzante  individuato  dal  direttore
generale tra il personale amministrativo di ESTAR, contestualmente al
provvedimento di nomina di cui all'art. 12, comma 1. 
  7. Tutti coloro che  partecipano  ai  lavori  del  collegio  devono
operare  con  imparzialita'  e  assumere  decisioni  con   rigore   e
riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa  vigente
e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR. 
  8. Il collegio tecnico puo' avvalersi di altri  professionisti  del
servizio sanitario  regionale  per  l'integrazione  delle  competenze
necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza  tali
interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati.  Di
tali operazioni viene dato atto nei verbali.