Art. 14 Presidenza e funzionamento del collegio tecnico 1. Il collegio tecnico, nella composizione di cui all'art. 11, e' presieduto dal RUP o da un dirigente di ESTAR competente in materia di appalti pubblici. Il direttore generale di ESTAR nell'atto di cui all'art. 12, comma 1, puo' stabilire che la figura del presidente sia individuata dai componenti il collegio al proprio interno, nel corso nella prima seduta. In tal caso la prima convocazione viene effettuata dal RUP. 2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute. 3. I lavori del collegio devono concludersi ordinariamente entro sessanta giorni dalla nomina. Il termine puo' essere derogato per circostanze specifiche da indicare nel provvedimento a contrattare. 4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che deve tener conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attivita' dei collegi e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio. Nella stessa seduta il presidente da' lettura degli articoli del codice di comportamento ed etico di ESTAR e del piano triennale sulla prevenzione della corruzione che interessano l'attivita' dei collegi e delle commissioni di gara, illustrando le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute. 5. Il presidente del collegio puo' proporre al direttore generale di ESTAR la sostituzione del componente che non partecipa consecutivamente a piu' di due sedute. 6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale da parte di un segretario verbalizzante individuato dal direttore generale tra il personale amministrativo di ESTAR, contestualmente al provvedimento di nomina di cui all'art. 12, comma 1. 7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio devono operare con imparzialita' e assumere decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR. 8. Il collegio tecnico puo' avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l'integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.