Art. 25 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il provvedimento di verifica (screening) ed il provvedimento  di
VIA contengono ogni opportuna indicazione per la progettazione  e  lo
svolgimento delle attivita' di monitoraggio degli impatti ambientali,
volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. A tal  fine
e'  predisposta  all'interno  del  SIA  una  proposta  di  piano   di
monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori
fisici,  per  controllare   gli   impatti   significativi   derivanti
dell'attuazione e gestione del progetto con  lo  scopo  d'individuare
tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive
opportune.  La  proposta  di  piano  di  monitoraggio  individua   le
responsabilita' e  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione  e
gestione del monitoraggio. 
  2.  Il  proponente  deve  trasmettere  all'autorita'  competente  i
risultati del monitoraggio, nonche' informare l'autorita'  competente
delle   eventuali   modificazioni   intervenute   nel   corso   della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento. 
  3. L'autorita' competente  esercita  le  funzioni  di  controllo  e
monitoraggio anche avvalendosi delle strutture  dell'ARPAE.  Si  puo'
avvalere,  inoltre,  delle  strutture  dell'ARPAE   per   l'eventuale
gestione dei dati e delle misure di cui al comma  1  nell'ambito  del
sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'art. 5,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995. 
  4. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'art.  28  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento  alla
verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.