Art. 25 Monitoraggio 1. Il provvedimento di verifica (screening) ed il provvedimento di VIA contengono ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. A tal fine e' predisposta all'interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo d'individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilita' e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 2. Il proponente deve trasmettere all'autorita' competente i risultati del monitoraggio, nonche' informare l'autorita' competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento. 3. L'autorita' competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPAE. Si puo' avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPAE per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995. 4. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.