Art. 26 
 
                        Controllo sostitutivo 
 
  1. In caso d'inutile  decorso  dei  termini  per  l'assunzione  del
provvedimento  di  autorizzazione  unica  da  parte  delle  autorita'
competenti di cui all'art. 7,  comma  3,  trova  applicazione  quanto
disposto in materia di poteri sostitutivi dall'art.  30  dalla  legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6  (Riforma  del  sistema  amministrativo
regionale  e  locale.  Unione  europea  e  relazioni  internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita').