Art. 26 Controllo sostitutivo 1. In caso d'inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorita' competenti di cui all'art. 7, comma 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'art. 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita').