Art. 27 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1.  Fermi  restando  i  compiti  di  vigilanza  e  controllo  delle
amministrazioni   interessate,    l'autorita'    competente    vigila
sull'applicazione delle disposizioni  della  presente  legge  nonche'
delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA.  I
risultati di quest'attivita' sono resi pubblici secondo le  modalita'
dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Trova applicazione quanto  disposto  dall'art.  29  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  3. Nel caso in cui la violazione delle  condizioni  ambientali  del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' (screening) o  di  VIA
costituisca anche  un  illecito  edilizio  l'autorita'  competente  a
disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino  dello
stato dei luoghi e' il comune. 
  4. Per le sanzioni previste all'art. 29 del decreto legislativo  n.
152 del 2006, la Giunta regionale puo' nominare agenti accertatori  i
funzionari di ARPAE sulla base della proposta del direttore di  ARPAE
nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma  4,
della legge regionale n. 13 del  2015.  I  proventi  derivanti  dalle
sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale.