Art. 27 Vigilanza e sanzioni 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorita' competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonche' delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attivita' sono resi pubblici secondo le modalita' dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilita' (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorita' competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e' il comune. 4. Per le sanzioni previste all'art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale puo' nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale.