Art. 17 
 
               Aziende faunistico-venatorie ed aziende 
                      agri-turistico-venatorie 
 
  1. La Giunta regionale, su richiesta degli  interessati  e  sentito
l'ISPRA,  entro  i  limiti  del   15   per   cento   del   territorio
agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del  territorio
agro-silvo-pastorale di  ciascun  CA,  puo'  autorizzare,  secondo  i
criteri  individuati  dal  piano   faunistico   venatorio   regionale
l'istituzione di AFV ed AATV. L' autorizzazione dell'istituzione e il
rinnovo di concessione di AFV e AATV e' resa nota a terzi nelle forme
previste  dalle  leggi  vigenti.  La  Giunta  regionale  approva   il
regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza
e rinnovo delle AFV e delle AATV. 
  2. Le AFV, a prevalente finalita' naturalistiche e faunistiche  con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica,  alla
grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono  scopo  di
lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La  richiesta
di  concessione  viene   presentata   corredata   di   programmi   di
conservazione  e  di  ripristino  ambientale  al  fine  di  garantire
l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia  e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle  AFV  non
e' consentito immettere o  liberare  fauna  selvatica  posteriormente
alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attivita' connesse, di  cui
all'art. 2135, comma 3, del codice civile, le attivita' di  fornitura
di beni e servizi faunistico-venatori, svolte  da  imprese  agricole,
effettuate mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature  o
risorse dell'azienda. La regione, su richiesta  degli  interessati  e
sentito  l'ISPRA,  puo'  autorizzare  l'istituzione  di  AFV  con  le
caratteristiche indicate all'art. 16,  comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 157/1992. 
  3.  Le  AATV,  nelle   quali   sono   consentiti   l'immissione   e
l'abbattimento di  fauna  selvatica  di  allevamento,  esclusivamente
nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola. 
  4.  Il  territorio  delle  AATV  coincide  preferibilmente  con  il
territorio di una o  piu'  aziende  agricole  ricadenti  in  aree  di
agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi  agricoli  ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio  del  25  aprile
1988 (regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti  (CEE)  n.
797/85  e  (CEE)  n.  1760/87  per  quanto  riguarda  il  ritiro  dei
seminativi  dalla  produzione  nonche'   l'estensivizzazione   e   la
riconversione della produzione). 
  5. Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le  AFV  e  le
AATV, analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di
tutela, presentano il consenso espresso dei proprietari o  conduttori
di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie destinata
all'azienda. Le  AATV  di  nuova  costituzione  vengono  situate  sui
terreni per i quali si dispone del titolo  di  conduzione  oppure  il
consenso espresso dei proprietari o conduttori di  fondi  costituenti
almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi. 
  6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento
con le finalita' naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia,
la conservazione e  il  miglioramento  dell'ambiente  naturale  e  la
protezione della fauna tipica delle aree interessate ed  individua  i
criteri in ordine alla istituzione, al  rinnovo,  alla  revoca,  alle
dimensioni territoriali e alla gestione delle  AFV  e  delle  AATV  e
stabilisce divieti particolari. 
  7.  Nell'ambito  delle  AFV  l'esercizio  venatorio  e'  consentito
secondo i  piani  annuali  di  abbattimento  approvati  dalla  Giunta
regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla  base
della  consistenza  faunistica   accertata   con   l'utilizzo   delle
metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale
stessa. Medesima procedura e' attuata per le immissioni stagionali di
fauna  selvatica  a  scopo  di   ripopolamento   per   le   finalita'
faunistiche, in conformita' agli atti di concessione. 
  8. Salvo quanto disposto al comma 6, nelle AFV e nelle AATV, per le
specie non comprese tra quelle oggetto di  incentivazione  faunistica
specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate  nei
piani annuali di abbattimento, si applicano i periodi e i  limiti  di
carniere previsti dal calendario venatorio. 
  9. Nelle AFV e nelle AATV i danni provocati alle  colture  agricole
dall'attivita' venatoria e dalla fauna selvatica sono  risarciti  dal
concessionario entro novanta giorni dall'accertamento. 
  10. Le AFV e le AATV sono soggette a tassa  di  costituzione  ed  a
tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di
ettaro di superficie agro-silvo-pastorale. 
  11. L'ammontare della tassa annuale e' stabilita dalle disposizioni
regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'art. 27. 
  12. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende  di  cui  al
comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge e
delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al  comma
6. 
  13. Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle AFV e  AATV,
anche ricadenti nella zona delle Alpi, e' necessario il  possesso  di
valida licenza di porto di fucile per uso caccia,  dell'assicurazione
e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza. 
  14. Le AFV e le AATV di nuova istituzione, rispettano una  distanza
minima da altre aziende e dalle zone di divieto di mille metri.