Art. 17 Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie 1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun CA, puo' autorizzare, secondo i criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale l'istituzione di AFV ed AATV. L' autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di AFV e AATV e' resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle AFV e delle AATV. 2. Le AFV, a prevalente finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione viene presentata corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle AFV non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attivita' connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, del codice civile, le attivita' di fornitura di beni e servizi faunistico-venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. La regione, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, puo' autorizzare l'istituzione di AFV con le caratteristiche indicate all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge n. 157/1992. 3. Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola. 4. Il territorio delle AATV coincide preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 (regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonche' l'estensivizzazione e la riconversione della produzione). 5. Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le AFV e le AATV, analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di tutela, presentano il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie destinata all'azienda. Le AATV di nuova costituzione vengono situate sui terreni per i quali si dispone del titolo di conduzione oppure il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi. 6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalita' naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle AFV e delle AATV e stabilisce divieti particolari. 7. Nell'ambito delle AFV l'esercizio venatorio e' consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa. Medesima procedura e' attuata per le immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalita' faunistiche, in conformita' agli atti di concessione. 8. Salvo quanto disposto al comma 6, nelle AFV e nelle AATV, per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento, si applicano i periodi e i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio. 9. Nelle AFV e nelle AATV i danni provocati alle colture agricole dall'attivita' venatoria e dalla fauna selvatica sono risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento. 10. Le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale. 11. L'ammontare della tassa annuale e' stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'art. 27. 12. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6. 13. Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle AFV e AATV, anche ricadenti nella zona delle Alpi, e' necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza. 14. Le AFV e le AATV di nuova istituzione, rispettano una distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di mille metri.