Art. 12 
 
                 Interventi di rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di promuovere e agevolare la  riqualificazione  di  aree
urbane  degradate  o  obsolete,   anche   al   fine   di   aumentarne
l'attrattivita' sociale ed economica e garantire una rete di  servizi
commerciali al cittadino, assicurando  la  massima  integrazione  tra
rete distributiva e ambiente urbano, i comuni individuano  ambiti  di
territorio su  cui  promuovere  programmi  di  rigenerazione  urbana,
sociale,  architettonica  e  di  deimpermeabilizzazione  dei   suoli,
tramite  azioni  partecipative  di  consultazione  preventiva   delle
comunita' interessate  dalla  realizzazione  degli  interventi  e  di
concerto con gli operatori  privati.  Con  tali  programmi  i  comuni
individuano spazi  ed  edifici,  anche  inutilizzati,  legittimamente
costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con  il
contesto edilizio circostante, da riqualificare in  funzione  di  una
maggiore efficienza energetica,  strutturale,  ambientale  o  a  fini
sociali, per i quali  gli  strumenti  urbanistici  possono  prevedere
interventi di demolizione, totale  o  parziale,  e  di  ricostruzione
secondo un progetto  complessivo  e  organico  finalizzato  al  nuovo
assetto urbanistico generale dell'ambito d'intervento. Gli ambiti  di
territorio di cui al presente comma possono essere proposti anche  da
soggetti privati mediante la presentazione di  progetti  da  inserire
nei programmi di rigenerazione urbana. I comuni definiscono  i  tempi
entro cui concludere la consultazione  preventiva  e  pubblicare  gli
esiti del dibattito. 
  2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1,  sono  ammesse
premialita' nel limite massimo del 30 per cento del  volume  o  della
superficie  preesistente,  calcolati  secondo  quanto  previsto   dal
regolamento  edilizio  o  dallo  strumento  urbanistico  vigente  nel
comune. 
  3. Al fine di promuovere la  qualita'  urbanistica,  paesaggistica,
edilizia e  architettonica  dei  progetti  di  cui  al  comma  1,  le
premialita' consentite dal presente articolo sono  aumentate  del  10
per cento nel caso in cui gli interventi  previsti  siano  realizzati
mediante la procedura del concorso di progettazione. 
  4. La premialita' di cui al comma 2 e' aumentata del  5  per  cento
nel caso in cui la superficie di suolo  impermeabilizzata  esistente,
riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per
cento  e  trasformata  in  superficie  permeabile,   secondo   quanto
stabilito dal regolamento edilizio vigente nel comune; la premialita'
di cui al comma 2 e' altresi' del 5 per cento se per la realizzazione
degli  interventi  previsti  dal  presente  articolo  sono  richiesti
interventi di bonifica del suolo i cui parametri tecnici necessari ai
fini della determinazione della premialita'  sono  stabiliti  con  il
provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 6. 
  5. La ricostruzione di cui al comma 1 puo'  avvenire  sullo  stesso
sedime nel rispetto delle caratteristiche tipologiche  del  contesto;
qualora   si   determinino   superfici   o   volumi   eccedenti    le
caratteristiche tipologiche del contesto, la  parziale  ricostruzione
di cui al comma 1 puo' avvenire  sullo  stesso  sedime  nel  rispetto
delle caratteristiche  stesse,  mentre  la  superficie  o  il  volume
eccedenti, sommati alla premialita' prevista  ai  commi  2,  3  e  4,
possono essere ricostruiti prioritariamente in aree di  rigenerazione
urbana o in altre aree,  individuate  dal  comune,  anche  attraverso
sistemi  perequativi;  la  totale  ricostruzione,  compresa  di  ogni
premialita', puo' avvenire in altre  aree,  individuate  dal  comune,
anche attraverso sistemi perequativi, ai sensi dell'art. 12-bis della
legge regionale n. 56/1977. 
  6.  Gli  interventi  di  cui  al  presente   articolo,   volti   al
miglioramento della qualita' urbanistica, architettonica, ambientale,
energetica  e  sociale,  sono  consentiti  a  condizione  che,  fermo
restando il rispetto  delle  disposizioni  regionali  in  materia  di
rendimento  energetico  nell'edilizia,  per   la   realizzazione   si
utilizzino  tecnologie  per  il  raggiungimento   di   una   qualita'
ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il  valore
definito con provvedimento della  Giunta  regionale  sulla  base  del
sistema di  valutazione  denominato  «Protocollo  Itaca»  vigente  in
Regione Piemonte. 
  7. Per gli edifici a destinazione commerciale sono, comunque, fatte
salve le norme di settore. 
  8. Negli ambiti individuati dagli strumenti  urbanistici  ai  sensi
dell'art. 24 della legge regionale n. 56/1977, gli interventi di  cui
al  comma  1  sono  limitati  alla  riqualificazione  degli   edifici
realizzati dopo il 1950, nel rispetto delle altezze dei fronti e  dei
caratteri tipologici e dimensionali del tessuto storico  circostante;
la superficie o volume esistente e le premialita' di cui ai commi  2,
3 e 4 sono realizzabili sul medesimo sedime solo nel caso in cui  non
eccedano i limiti del presente comma; l'eventuale superficie o volume
eccedente puo' essere ricostruita  in  altre  aree,  individuate  dal
comune, anche attraverso  sistemi  perequativi,  ai  sensi  dell'art.
12-bis della legge regionale n. 56/1977. 
  9. I comuni possono individuare,  altresi',  edifici  produttivi  o
artigianali,   anche    inutilizzati,    legittimamente    costruiti,
localizzati in  posizioni  incongrue  o  che  costituiscono  elementi
deturpanti il  paesaggio,  per  i  quali  consentire,  anche  tramite
premialita' entro il limite del 35 per cento della superficie coperta
esistente calcolata secondo quanto previsto dal regolamento  edilizio
o dallo strumento  urbanistico  vigente  nel  comune  e  previa  loro
demolizione,  il  trasferimento  in   aree   a   destinazione   d'uso
produttiva, anche ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate
dalle linee guida regionali e individuate  anche  attraverso  sistemi
perequativi o l'acquisizione alla proprieta'  pubblica  dell'area  di
decollo dell'intervento. Gli interventi  di  cui  al  presente  comma
possono essere proposti anche da soggetti privati. All'interno  degli
strumenti   urbanistici   e'   disciplinata,   altresi',   la   nuova
destinazione d'uso dell'area di decollo dell'intervento  prevedendone
la riqualificazione paesaggistica e ambientale. 
  10. Gli obiettivi, le tempistiche e le modalita' operative  per  la
ristrutturazione o  la  rilocalizzazione  degli  edifici  di  cui  al
presente articolo possono  essere  preventivamente  definite  da  una
convenzione stipulata tra i  comuni,  gli  operatori  interessati  e,
eventualmente, la Regione, la Citta' metropolitana  di  Torino  e  le
province, se interessate, contenente gli impegni delle parti. 
  11. Gli interventi di cui  al  presente  articolo,  ove  comportano
variazione dello strumento urbanistico generale, sono  approvati  con
la procedura di cui all'art. 17-bis, comma 5, della  legge  regionale
n. 56/1977.