Art. 24 
 
                   Anagrafe dei siti da bonificare 
 
  1. Con la presente legge e' istituita l'Anagrafe  di  cui  all'art.
251 del decreto. 
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
sono definite, con direttiva della Giunta regionale, le procedure,  i
termini e le modalita' per l'inserimento e l'aggiornamento  dei  dati
nel sistema informativo di gestione dell'Anagrafe. 
  3. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene: 
    a) l'elenco dei siti per i quali e' stata approvata l'analisi  di
rischio  sito  specifica  che  ha  dimostrato  il  superamento  delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'art. 240, comma  1,
lettera c), del decreto; 
    b) l'elenco dei siti oggetto  di  bonifica  anche  con  procedura
semplificata,  fatta  esclusione  del  primo  caso  riportato   nelle
procedure amministrative di cui all'allegato 4 al Titolo V - Parte IV
del decreto; 
    c) l'elenco dei siti di cui all'art. 242, comma 5 del decreto per
i quali, a seguito  della  procedura  di  analisi  del  rischio  sito
specifica, si sia concluso positivamente il procedimento; 
    d) la descrizione degli interventi realizzati  sui  siti  di  cui
alla lettere a) e b); 
    e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica. 
  4.  L'iscrizione  di  un  sito  in  Anagrafe  avviene   a   seguito
dell'approvazione del  documento  di  analisi  di  rischio  da  parte
dell'ente competente che evidenzi il superamento di almeno un  valore
di concentrazione di soglia  di  rischio  (CSR)  o  del  progetto  di
bonifica nel caso si applichi la procedura  semplificata  di  cui  al
decreto o nel caso di cui all'art. 13, comma 7. 
  5. La  Regione,  successivamente  all'inserimento  di  un  sito  in
Anagrafe, ne da' comunicazione: 
    a) al comune interessato,  affinche'  l'inserimento  in  Anagrafe
venga riportato nel certificato di  destinazione  urbanistica,  nella
cartografia e nelle norme  tecniche  di  attuazione  dello  strumento
urbanistico comunale; 
    b) alla Conservatoria dei registri immobiliari  presso  l'Agenzia
del territorio, affinche' l'inserimento in  Anagrafe  venga  iscritto
nel catasto immobiliare. 
  6. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe,  entro  trenta  giorni
dalla sua emanazione, le province trasmettono a tutti i  soggetti  di
cui  all'art.  28  il  certificato  di   avvenuta   bonifica   o   di
completamento degli interventi di  messa  in  sicurezza  operativa  o
permanente per ogni intervento concluso.