Art. 24
Anagrafe dei siti da bonificare
1. Con la presente legge e' istituita l'Anagrafe di cui all'art.
251 del decreto.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
sono definite, con direttiva della Giunta regionale, le procedure, i
termini e le modalita' per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati
nel sistema informativo di gestione dell'Anagrafe.
3. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:
a) l'elenco dei siti per i quali e' stata approvata l'analisi di
rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'art. 240, comma 1,
lettera c), del decreto;
b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura
semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle
procedure amministrative di cui all'allegato 4 al Titolo V - Parte IV
del decreto;
c) l'elenco dei siti di cui all'art. 242, comma 5 del decreto per
i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito
specifica, si sia concluso positivamente il procedimento;
d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui
alla lettere a) e b);
e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.
4. L'iscrizione di un sito in Anagrafe avviene a seguito
dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte
dell'ente competente che evidenzi il superamento di almeno un valore
di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di
bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al
decreto o nel caso di cui all'art. 13, comma 7.
5. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in
Anagrafe, ne da' comunicazione:
a) al comune interessato, affinche' l'inserimento in Anagrafe
venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella
cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico comunale;
b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia
del territorio, affinche' l'inserimento in Anagrafe venga iscritto
nel catasto immobiliare.
6. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe, entro trenta giorni
dalla sua emanazione, le province trasmettono a tutti i soggetti di
cui all'art. 28 il certificato di avvenuta bonifica o di
completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o
permanente per ogni intervento concluso.