Art. 25
Linee guida in materia di bonifica
1. Le attivita' di indagine e gli interventi di cui alla presente
legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall'ISPRA e
di quelle di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento emana disciplinari
tecnici per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e
linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di
bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la
documentazione tecnica da allegare agli stessi, ogni qualvolta si
rendono necessari integrazioni o aggiornamenti.