Art. 26
Indagini e monitoraggi sulle matrici
suolo/sottosuolo e acque sotterranee
1. Alla richiesta di provvedimenti autorizzativi interferenti con
le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee e' allegata la
relazione di riferimento di cui al decreto ministeriale dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014,
finalizzata alla definizione di valori di riferimento inziali delle
concentrazioni delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze
che l'Autorita' procedente stabilisce in relazione alla storia e alle
attivita' pregresse svolte sul sito. Le attivita' di indagine e di
monitoraggio previste dalla relazione di riferimento sono svolte nel
rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, parte IV del decreto.
2. I Piani di indagine e di monitoraggio di cui al comma 1 sono
sottoposti a preventiva validazione da parte dell'ARPAB. Analogamente
i risultati delle indagini e dei monitoraggi sono validati dalla
stessa Agenzia.
3. I risultati delle indagini e dei monitoraggi previsti dalla
relazione di riferimento sono approvati dall'Autorita' procedente
prima del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita'
autorizzate. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio sono
definiti i valori delle concentrazioni iniziali delle sostanze
pertinenti e delle ulteriori sostanze eventualmente prescritte dalla
stessa Autorita' procedente.
4. I risultati di indagini e monitoraggi prodotti in difformita'
delle disposizioni dei commi 1 e 2 non sono utilizzabili ai fini del
rilascio di qualsiasi autorizzazione ambientale riguardante le
matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee.
5. Fermi restando gli obblighi di prevenzione di cui all'art. 304
del decreto, qualora le indagini iniziali e le attivita' di
monitoraggio accertino il superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC), si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 242, 244, 245 del decreto.
6. I finanziamenti regionali per attivita' produttive sono concessi
solo previa esecuzione e validazione delle attivita' di cui al comma
1.