Art. 27
Aree caratterizzate da inquinamento diffuso
1. La Regione, secondo le modalita' organizzative stabilite dalla
Giunta regionale con apposito provvedimento, redige ed approva il
Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree
caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma
3 del decreto, con riferimento alle matrici suolo/sottosuolo e acque
sotterranee.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto:
a) della definizione di area ad inquinamento diffuso o con
presenza di fondi naturali in concentrazioni superiori alle CSC;
b) delle competenze in materia di accertamento, avvio e gestione
dei procedimenti relativi agli interventi di bonifica e ripristino
ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso o da
fondo naturale;
c) della definizione delle procedure di gestione dei
procedimenti;
d) delle indicazioni tecniche sugli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e monitoraggi;
e) delle indicazioni sulle priorita' di intervento e sulla
quantificazione e programmazione delle risorse.
3. Il Piano e' approvato, quale aggiornamento del P.R.G.R., con le
procedure di cui all'art. 12.