Art. 17 Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale 1. Le unioni montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso: a) apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati; b) accordi di programma con enti pubblici; c) eventuale costituzione di consorzi, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi e degli alpeggi; d) attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3 della legge n. 97/1994. 2. Le unioni montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi, nonche' per fini di servizi. A tal fine svolgono le seguenti attivita': a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale; b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio. 3. Le unioni montane, su delega dei comuni che ne fanno parte, gestiscono le proprieta' silvo-pastorali dei comuni stessi. 4. Le unioni montane possono affidare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 2 ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 97/1994, nei limiti e con le modalita' di cui al medesimo articolo. 5. La regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento sostenibile delle risorse forestali in un'ottica di filiera. 6. La regione promuove la gestione delle risorse pastorali, anche attraverso la redazione dei piani pastorali, aziendali, comunali o sovracomunali. 7. La regione promuove la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la redazione di progetti di fiume che coinvolgano i bacini imbriferi.