Art. 18 
 
                Promozione delle vocazioni produttive 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  multifunzionalita'  delle   imprese
agricole, le unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di
cui all'art. 14 del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228
(Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57),  con  gli  imprenditori
agricoli per: 
    a) la promozione delle vocazioni produttive del territorio; 
    b) la  tutela  delle  produzioni  di  qualita'  delle  tradizioni
alimentari locali; 
    c) la valorizzazione  delle  peculiarita'  dei  prodotti  tipici,
biologici e di qualita'.