Art. 18 Promozione delle vocazioni produttive 1. Al fine di favorire la multifunzionalita' delle imprese agricole, le unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli per: a) la promozione delle vocazioni produttive del territorio; b) la tutela delle produzioni di qualita' delle tradizioni alimentari locali; c) la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita'.