Art. 19 Difesa dalle valanghe 1. Le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, costituiscono commissioni locali valanghe (CLV) per l'esercizio di attivita' di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualita' di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato. 2. Le CLV svolgono l'attivita' di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della metodologia indicata dalla struttura regionale competente, col supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte. Le modalita' per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle CLV sono definite con regolamento della giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.