Art. 19 
 
                        Difesa dalle valanghe 
 
  1. Le unioni  montane,  anche  associate  per  ambiti  territoriali
ottimali  secondo  apposite  convenzioni,  costituiscono  commissioni
locali valanghe (CLV) per l'esercizio di  attivita'  di  sorveglianza
dei fenomeni nivologici, in qualita' di organi tecnici consultivi dei
sindaci per la gestione di  situazioni  di  rischio  da  valanghe  in
territorio antropizzato. 
  2.  Le  CLV  svolgono  l'attivita'  di  sorveglianza  dei  fenomeni
nivologici sulla base  della  metodologia  indicata  dalla  struttura
regionale  competente,  col  supporto  tecnico-scientifico  di   ARPA
Piemonte.  Le  modalita'  per  la  costituzione,  la  gestione  e  il
funzionamento delle CLV sono definite con  regolamento  della  giunta
regionale, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.