Art. 20 Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane 1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese. 2. Le unioni montane definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.