Art. 20 
 
       Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane 
 
  1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge,  determina  i  settori  artigianali  ed  i  mestieri
tradizionali  da  considerare  come  espressioni   autentiche   della
montagna piemontese. 
  2. Le unioni montane definiscono gli  interventi  e  le  azioni  da
realizzare in armonia con le linee  generali  espresse  dalla  giunta
regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati  da
tali interventi.