Art. 23 Turismo sportivo in territorio montano 1. La regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell'attivita' motoria e sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civile e culturale del singolo e della comunita' ospitante, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano. 2. Nell'ambito del programma annuale della montagna di cui all'art. 8 possono essere previsti contributi regionali per la promozione dell'attivita' sportiva e per favorire il turismo nei territori montani con l'intento di valorizzare la tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, attraverso l'attivita' sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi: a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi eta' ed abilita'; b) promuovere la conoscenza del territorio con funzione educativa, sociale e culturale; c) incentivare l'animazione, l'utilizzo e la vivibilita' degli spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.