Art. 23 
 
               Turismo sportivo in territorio montano 
 
  1. La regione riconosce il valore  economico,  sociale,  culturale,
formativo  ed  educativo  del  turismo  e  dell'attivita'  motoria  e
sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione  del
diritto alla salute e al benessere psicofisico  degli  individui,  di
crescita civile e culturale del singolo e della comunita'  ospitante,
di  miglioramento  delle  relazioni  e  dell'inclusione  sociale,  di
promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano. 
  2. Nell'ambito del programma annuale della montagna di cui all'art.
8 possono essere previsti  contributi  regionali  per  la  promozione
dell'attivita' sportiva e  per  favorire  il  turismo  nei  territori
montani  con  l'intento  di  valorizzare  la  tutela   della   salute
psicofisica e del benessere  dei  cittadini,  attraverso  l'attivita'
sportiva, motoria e ricreativa che si svolge  in  spazi  aperti,  per
conseguire in particolare i seguenti obiettivi: 
    a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi eta'
ed abilita'; 
    b)  promuovere  la  conoscenza  del   territorio   con   funzione
educativa, sociale e culturale; 
    c) incentivare l'animazione, l'utilizzo e  la  vivibilita'  degli
spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.