Art. 24 
 
                         Servizi essenziali 
 
  1. La  regione  tutela  e  sostiene  il  mantenimento  dei  servizi
essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani
e  rurali  svantaggiati  con  particolare   attenzione   ai   servizi
scolastici, socio-assistenziali ed ai trasporti. A tal fine,  per  il
tramite delle unioni montane, la regione attiva un monitoraggio sulla
quantita' e qualita' dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal
territorio e sulle prospettive di mantenimento. 
  2. La giunta regionale, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
bilancio e con appositi bandi, prevede interventi  da  attivarsi  sul
territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi  essenziali,
privilegiando le  soluzioni  aventi  un  carattere  innovativo  ed  i
modelli di servizio e le buone pratiche replicabili  sul  territorio.
La regione,  inoltre,  si  fa  parte  attiva  affinche'  nei  criteri
attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la  peculiarita'
e la particolarita' dei territori montani e rurali svantaggiati.