Art. 24 Servizi essenziali 1. La regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio-assistenziali ed ai trasporti. A tal fine, per il tramite delle unioni montane, la regione attiva un monitoraggio sulla quantita' e qualita' dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento. 2. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, prevede interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, privilegiando le soluzioni aventi un carattere innovativo ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio. La regione, inoltre, si fa parte attiva affinche' nei criteri attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la peculiarita' e la particolarita' dei territori montani e rurali svantaggiati.