Art. 25 Trasporti 1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico e' mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'agenzia della mobilita' piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea gia' istituiti. 2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 e' attivato garantendo condizioni di accessibilita' alle persone con disabilita' ed agli anziani. 3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalita' per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e puo' prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.