Art. 25 
 
                              Trasporti 
 
  1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti  nei  quali
il servizio di trasporto pubblico e' mancante oppure non  adeguato  a
fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle  popolazioni
locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'agenzia  della
mobilita' piemontese,  ad  organizzare  e  gestire  il  trasporto  di
persone e merci,  anche  in  deroga  alle  norme  regionali  vigenti,
utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque  disponibili  sul
territorio e ricercando l'integrazione con i servizi  di  linea  gia'
istituiti. 
  2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 e'  attivato  garantendo
condizioni di accessibilita' alle persone  con  disabilita'  ed  agli
anziani. 
  3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce criteri e  modalita'  per  l'organizzazione
dei  servizi  di  cui  al  comma  1  e  puo'  prevedere  un  concorso
finanziario a sostegno del servizio.