Art. 26 
 
                    Sviluppo dei servizi digitali 
 
  1. Al fine  di  ovviare  agli  svantaggi  ed  alle  difficolta'  di
comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza  dai  centri
provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del  cittadino
attraverso l'utilizzo della connessione  veloce  prevista  presso  la
sede dell'ente ai sensi della strategia nazionale per la banda  ultra
larga, approvata con delibera del Consiglio dei ministri il  3  marzo
2015. 
  2. La regione, nell'ambito della strategia nazionale per  la  banda
ultra larga, si  attiva  al  fine  di  monitorare  e  ottimizzare  la
qualita' del servizio reso agli utenti  finali  e  il  raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla strategia. 
  3. La regione provvede  affinche'  siano  pienamente  sfruttate  le
possibilita' garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare
per quanto riguarda la semplificazione dell'attivita' amministrativa,
lo snellimento dei procedimenti  di  decisione  e  di  controllo,  il
miglioramento delle relazioni e dei servizi  offerti  a  cittadini  e
imprese. 
  4. La giunta regionale,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dal
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
definisce direttive  per  il  decentramento  nei  comuni  montani  di
attivita' e di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 97/1994.