Art. 26 Sviluppo dei servizi digitali 1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficolta' di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del cittadino attraverso l'utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell'ente ai sensi della strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata con delibera del Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. 2. La regione, nell'ambito della strategia nazionale per la banda ultra larga, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualita' del servizio reso agli utenti finali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia. 3. La regione provvede affinche' siano pienamente sfruttate le possibilita' garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'attivita' amministrativa, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese. 4. La giunta regionale, in conformita' a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), definisce direttive per il decentramento nei comuni montani di attivita' e di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 97/1994.