Art. 28 
 
              Recupero dei borghi alpini e appenninici 
 
  1. La regione favorisce  il  recupero  e  la  rivitalizzazione  dei
borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti  dai  fondi
strutturali dell'Unione europea e dalle risorse statali e regionali. 
  2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare,  i
seguenti obiettivi: 
    a) il risanamento, la conservazione e il recupero del  patrimonio
edilizio da parte di soggetti privati; 
    b) la realizzazione di opere pubbliche o di  interesse  pubblico,
nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici; 
    c) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici gia' esistenti
da parte dell'ente locale; 
    d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi  e  dei  servizi
urbani;  gli  interventi  finalizzati  al  consolidamento  statico  e
antisismico degli edifici storici; 
    e) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; 
    f) il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione,  la
pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione  di  siti
di rilevanza storica, artistica e culturale; 
    g) la creazione di nuove imprese e botteghe  multifunzionali  nei
borghi; 
    h) la riduzione del consumo di  suolo  e  della  desertificazione
commerciale nelle zone montane.