Art. 28 Recupero dei borghi alpini e appenninici 1. La regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea e dalle risorse statali e regionali. 2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi: a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici; c) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici gia' esistenti da parte dell'ente locale; d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; e) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; f) il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale; g) la creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali nei borghi; h) la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.