Art. 31 Incentivi per insediamenti nelle zone montane 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 97/1994, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale.