Art. 31 
 
            Incentivi per insediamenti nelle zone montane 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art.  19  della  legge  n.
97/1994, al fine  di  favorire  il  riequilibrio  insediativo  ed  il
recupero dei centri abitati  di  montagna,  possono  essere  concessi
contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili  da
destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono  la
propria residenza e dimora abituale.