Art. 33 
 
      Diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea regionale 
                siciliana ai documenti amministrativi 
 
  1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana,  per  l'esercizio
delle  loro  funzioni,  hanno  diritto  di   accesso   ai   documenti
amministrativi degli enti di cui all'art. 1, secondo le  disposizioni
di cui all'art. 32. 
  2. Le esigenze conoscitive connesse con  la  funzione  di  deputato
regionale, di cui  all'art.  7  dello  Statuto  della  regione,  sono
considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio  del  diritto  di
accesso di cui al presente articolo. 
  3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento  dei  costi  di
riproduzione nonche' da qualsiasi altro diritto.