Art. 33 Diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana ai documenti amministrativi 1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi degli enti di cui all'art. 1, secondo le disposizioni di cui all'art. 32. 2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'art. 7 dello Statuto della regione, sono considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo. 3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonche' da qualsiasi altro diritto.