Art. 34 
 
                       Pubblicita' degli atti 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  vigenti  per  le  pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Regione,  trovano  applicazione  nella
regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti  e  disciplinati  dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  2. Agli enti di cui all'art.  1,  comma  1,  e'  fatto  obbligo  di
provvedere alla pubblicazione, in un'apposita sezione del portale web
dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte le aziende
erogatrici di beni e servizi presso  l'ente  medesimo.  Detto  elenco
deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni  e  la  tipologia
contrattuale  del  personale  assunto  di  ciascuna  azienda,   anche
partecipata.