Art. 34 Pubblicita' degli atti 1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Agli enti di cui all'art. 1, comma 1, e' fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione, in un'apposita sezione del portale web dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l'ente medesimo. Detto elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata.