Art. 20 Competenze dei comuni in materia urbanistica 1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni in materia urbanistica. 2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio di competenza del consorzio sono adottate dai comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole se non e' espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.