Art. 20 
 
            Competenze dei comuni in materia urbanistica 
 
  1. Nel territorio  di  competenza  del  consorzio  resta  ferma  la
competenza dei comuni nelle funzioni in materia urbanistica. 
  2. Le  varianti  agli  strumenti  urbanistici  che  interessano  il
territorio di competenza  del  consorzio  sono  adottate  dai  comuni
previo parere, obbligatorio ma  non  vincolante,  dell'assemblea  del
consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole  se  non  e'
espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.