Art. 18 
 
Esercizio dell'attivita' di vendita di stampa quotidiana e periodica 
 
  1. L'apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi
e  non  esclusivi  della  stampa  quotidiana  e  periodica,  anche  a
carattere stagionale, sono soggetti  a  segnalazione  certificata  di
inizio  attivita'  (SCIA)  da  inoltrare  al  comune  competente  per
territorio. 
  2. Qualora nel territorio  comunale  non  esistano  punti  vendita,
l'attivita' puo' essere  esercitata  anche  da  esercizi  commerciali
diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i).