Art. 18 Esercizio dell'attivita' di vendita di stampa quotidiana e periodica 1. L'apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrare al comune competente per territorio. 2. Qualora nel territorio comunale non esistano punti vendita, l'attivita' puo' essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i).