Art. 19 Attivita' non soggette a segnalazione certificata di inizio attivita' 1. Non sono soggette a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) le seguenti attivita': a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni specializzate pertinenti; b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi ad opera di volontari, a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; c) la vendita di quotidiani e periodici nelle sedi e redazioni distaccate delle relative societa' editrici; d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo; e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, dei distributori e degli edicolanti; f) la vendita di quotidiani e periodici in esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, ove questa costituisca un servizio ai clienti; g) la vendita di giornali e riviste all'interno di musei e di altre strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsivoglia modalita'; h) la vendita di quotidiani e periodici presso gli impianti di distribuzione carburante e nelle aree di servizio; i) la vendita di quotidiani e periodici in pubblici esercizi ubicati in nuclei abitati e nuclei di case sparse nei quali non sono presenti punti vendita di quotidiani e periodici. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono soggette a preliminare comunicazione al comune competente per territorio.