Art. 19 
 
Attivita' non soggette a segnalazione certificata di inizio attivita' 
 
  1. Non sono soggette a segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) le seguenti attivita': 
    a) la vendita, nelle sedi di  partiti,  enti,  chiese,  comunita'
religiose, sindacati, associazioni,  di  pubblicazioni  specializzate
pertinenti; 
    b) la vendita in forma ambulante di  quotidiani  e  periodici  di
partito, sindacali e religiosi ad opera  di  volontari,  a  scopo  di
propaganda politica, sindacale e religiosa; 
    c) la vendita di quotidiani e periodici nelle  sedi  e  redazioni
distaccate delle relative societa' editrici; 
    d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite  nei
punti vendita di cui al presente capo; 
    e) la consegna porta a porta e la vendita in forma  ambulante  da
parte degli editori, dei distributori e degli edicolanti; 
    f) la vendita di quotidiani e periodici in esercizi ricettivi  ai
sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988,  n.  58,  ove  questa
costituisca un servizio ai clienti; 
    g) la vendita di giornali e riviste all'interno  di  musei  e  di
altre  strutture  pubbliche  o  private,  l'accesso  alle  quali  sia
riservato esclusivamente a determinate categorie di  soggetti  e  sia
regolamentato con qualsivoglia modalita'; 
    h) la vendita di quotidiani e periodici presso  gli  impianti  di
distribuzione carburante e nelle aree di servizio; 
    i) la vendita di quotidiani  e  periodici  in  pubblici  esercizi
ubicati in nuclei abitati e nuclei di case sparse nei quali non  sono
presenti punti vendita di quotidiani e periodici. 
  2. Le attivita' di cui al  comma  1  sono  soggette  a  preliminare
comunicazione al comune competente per territorio.