Art. 20 
 
Parita' di trattamento, modalita' di vendita e fornitura della stampa 
 
  1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel
rispetto delle seguenti modalita': 
    a) nella vendita  di  quotidiani  e  periodici  i  punti  vendita
esclusivi assicurano  parita'  di  trattamento  a  tutte  le  diverse
testate; 
    b)  i  punti  vendita  non  esclusivi   assicurano   parita'   di
trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani  e/o  periodici
dagli stessi prescelti per la vendita; 
    c) i  punti  vendita  esclusivi  e  non  esclusivi  prevedono  un
adeguato spazio espositivo per le testate in vendita; 
    d) il prezzo del prodotto editoriale e' stabilito dall'editore  e
non puo' subire variazioni in  relazione  alla  tipologia  del  punto
vendita; 
    e)  le  condizioni  economiche  e  le  modalita'  commerciali  di
cessione delle pubblicazioni,  cosi'  come  ogni  forma  di  compenso
riconosciuta ai rivenditori, sono identiche per tutte le tipologie di
punto vendita; 
    f) gli/le edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta
e defalcare il valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e
restituito,  nel  rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  vendita
stabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successive
anticipazioni al distributore; 
    g) e' vietata l'esposizione al pubblico di quotidiani,  periodici
e altro materiale a contenuto pornografico. 
  2. Le condizioni e modalita' di cui al comma 1 si  applicano  anche
alla stampa estera posta in vendita nel territorio provinciale. 
  3. Fermi restando gli obblighi previsti  per  gli/le  edicolanti  a
garanzia  del  pluralismo   informativo,   l'ingiustificata   mancata
fornitura  ovvero  la  fornitura  -  da  parte  del  distributore   -
ingiustificata  per  eccesso  o  difetto   rispetto   alla   domanda,
costituiscono casi di  pratica  commerciale  sleale  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni in materia. 
  4. Nelle zone  in  cui  la  fornitura  della  stampa  quotidiana  e
periodica non e' assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i
punti vendita possono chiedere di essere riforniti dal punto  vendita
esclusivo  geograficamente  piu'  vicino,  stipulando  con  esso  uno
specifico accordo di fornitura. Sulla base di un analogo  accordo,  i
punti  vendita  esclusivi  possono  rifornire  anche   gli   esercizi
commerciali che richiedano la fornitura di  pubblicazioni  periodiche
attinenti alla tipologia del bene o del servizio  oggetto  prevalente
della loro attivita'. 
  5. Le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali  operanti  a
livello provinciale garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle
forniture a  parita'  di  condizioni  economiche  e  commerciali.  La
fornitura non puo' essere vincolata a servizi,  costi  o  prestazioni
aggiuntivi a carico del rivenditore. 
  6. Le imprese  di  distribuzione  operanti  a  livello  provinciale
assicurano ai punti  vendita  forniture  di  quotidiani  e  periodici
adeguate, per tipologia e quantita', volte a soddisfare  le  esigenze
dell'utenza del  territorio.  Le  pubblicazioni  fornite  in  eccesso
rispetto a  tali  esigenze  possono  essere  rifiutate  o  restituite
anticipatamente dall'edicolante senza alcuna limitazione temporale. 
  7. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la consultazione e  il
confronto fra le associazioni degli editori e dei distributori  e  le
organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative
a livello provinciale.