Art. 20 Parita' di trattamento, modalita' di vendita e fornitura della stampa 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita': a) nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parita' di trattamento a tutte le diverse testate; b) i punti vendita non esclusivi assicurano parita' di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita; c) i punti vendita esclusivi e non esclusivi prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate in vendita; d) il prezzo del prodotto editoriale e' stabilito dall'editore e non puo' subire variazioni in relazione alla tipologia del punto vendita; e) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, cosi' come ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, sono identiche per tutte le tipologie di punto vendita; f) gli/le edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; g) e' vietata l'esposizione al pubblico di quotidiani, periodici e altro materiale a contenuto pornografico. 2. Le condizioni e modalita' di cui al comma 1 si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio provinciale. 3. Fermi restando gli obblighi previsti per gli/le edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, l'ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura - da parte del distributore - ingiustificata per eccesso o difetto rispetto alla domanda, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 4. Nelle zone in cui la fornitura della stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo geograficamente piu' vicino, stipulando con esso uno specifico accordo di fornitura. Sulla base di un analogo accordo, i punti vendita esclusivi possono rifornire anche gli esercizi commerciali che richiedano la fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attivita'. 5. Le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali operanti a livello provinciale garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali. La fornitura non puo' essere vincolata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore. 6. Le imprese di distribuzione operanti a livello provinciale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate, per tipologia e quantita', volte a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto a tali esigenze possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dall'edicolante senza alcuna limitazione temporale. 7. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la consultazione e il confronto fra le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale.