Art. 26 
 
                        Strutture ospedaliere 
 
  1. Il livello dell'assistenza ospedaliera assicura,  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 502/1992, le attivita' di cui all'articolo  36
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio
2017. 
  2. Le attivita' di cui al comma  1  sono  garantite  attraverso  le
strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della  legge  regionale
n. 27/2018,  individuate  da  ciascun  ente  del  Servizio  sanitario
regionale nel relativo atto aziendale. 
  3. Le attivita' di cui al comma  1,  anche  in  considerazione  dei
relativi fabbisogni e standard di assistenza, ivi  compresi  i  posti
letto,  da  articolarsi  nelle   singole   unita'   operative,   sono
specificate con deliberazione della Giunta regionale. 
  4. Sino all'approvazione della deliberazione  di  cui  al  comma  3
l'assistenza e' garantita in relazione agli standard in  essere  alla
data del 31 dicembre 2019,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  derivanti
dall'avvio  del  nuovo  assetto  istituzionale  e  organizzativo  del
Servizio sanitario di cui alla legge regionale n. 27/2018. 
  5. Il presidio ospedaliero e' la struttura aziendale che assicura: 
    a) l'assistenza sanitaria alla persona  affetta  da  patologia  a
insorgenza acuta con rilevante compromissione funzionale; 
    b)  l'assistenza  sanitaria  attraverso  attivita'  programmabili
nell'ambito di  un  contesto  tecnologicamente  e  organizzativamente
complesso; 
    c) l'assistenza sanitaria alla persona con disabilita' affetta da
patologia a insorgenza acuta con rilevante compromissione funzionale. 
  6. L'assistenza, organizzata secondo il modello «hub and spoke»  ai
sensi  dell'articolo  9  della  legge  regionale   n.   27/2018,   e'
strutturata in base alla specializzazione, a livelli di  complessita'
nonche' alla differenziazione dell'offerta  sanitaria,  in  relazione
all'appropriatezza clinica  e  organizzativa.  Il  modello  «hub  and
spoke» favorisce  la  progressiva  specializzazione  delle  attivita'
nelle sedi  dei  presidi  ospedalieri.  In  ogni  ente  del  Servizio
sanitario regionale la rete di  assistenza  ospedaliera  pubblica  e'
assicurata, in relazione ai relativi presidi, in forma unitaria e  in
stretta collaborazione e integrazione con  i  servizi  di  assistenza
primaria dei distretti. Le attivita' di ricovero in regime  d'urgenza
possono  essere  assicurate  presso  una  sola  sede   del   presidio
ospedaliero e, qualora gli atti di programmazione regionale prevedano
che le attivita' di  ricovero  in  regime  d'urgenza  debbano  essere
garantite in piu' sedi del presidio ospedaliero, gli  atti  aziendali
prevedono strutture distinte. 
  7. Presso tutte le strutture ospedaliere sono promossi e sostenuti,
dal  sistema  sanitario   regionale,   in   collaborazione   con   le
associazioni  delle  persone  con  disabilita'   e   loro   familiari
maggiormente rappresentative, percorsi specificamente strutturati  di
accoglienza  e  gestione  delle  persone  con  disabilita'   e   loro
familiari, che a vario titolo accedono ai servizi ospedalieri, specie
per le persone con bisogni di sostegno complessi  e  per  quelle  non
collaboranti. 
  8. Fermo restando  quanto  stabilito  all'articolo  9  della  legge
regionale n. 27/2018 e in relazione a un'attuazione progressiva delle
disposizioni di cui al decreto del Ministero della  salute  2  aprile
2015,  n.  70  (Regolamento  recante   definizione   degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera), le funzioni dell'assistenza  ospedaliera
sono assicurate attraverso reti tra presidi ospedalieri classificati,
in relazione ai livelli di complessita'  delle  specialita'  cliniche
presenti, nelle seguenti tipologie: 
    a) presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra
80.000 e 150.000 abitanti; 
    b) presidi  ospedalieri  di  I  livello,  con  bacino  di  utenza
compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti; 
    c) presidi ospedalieri  di  II  livello,  con  bacino  di  utenza
compreso  tra  600.000  e  1.200.000  abitanti.  Tali  presidi   sono
istituzionalmente riferibili alle aziende presso le quali si realizza
la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e  le  universita'
degli studi ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999; 
    d) presidi ospedalieri specializzati.