Art. 26 Strutture ospedaliere 1. Il livello dell'assistenza ospedaliera assicura, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, le attivita' di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono garantite attraverso le strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale. 3. Le attivita' di cui al comma 1, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, ivi compresi i posti letto, da articolarsi nelle singole unita' operative, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale. 4. Sino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 3 l'assistenza e' garantita in relazione agli standard in essere alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario di cui alla legge regionale n. 27/2018. 5. Il presidio ospedaliero e' la struttura aziendale che assicura: a) l'assistenza sanitaria alla persona affetta da patologia a insorgenza acuta con rilevante compromissione funzionale; b) l'assistenza sanitaria attraverso attivita' programmabili nell'ambito di un contesto tecnologicamente e organizzativamente complesso; c) l'assistenza sanitaria alla persona con disabilita' affetta da patologia a insorgenza acuta con rilevante compromissione funzionale. 6. L'assistenza, organizzata secondo il modello «hub and spoke» ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, e' strutturata in base alla specializzazione, a livelli di complessita' nonche' alla differenziazione dell'offerta sanitaria, in relazione all'appropriatezza clinica e organizzativa. Il modello «hub and spoke» favorisce la progressiva specializzazione delle attivita' nelle sedi dei presidi ospedalieri. In ogni ente del Servizio sanitario regionale la rete di assistenza ospedaliera pubblica e' assicurata, in relazione ai relativi presidi, in forma unitaria e in stretta collaborazione e integrazione con i servizi di assistenza primaria dei distretti. Le attivita' di ricovero in regime d'urgenza possono essere assicurate presso una sola sede del presidio ospedaliero e, qualora gli atti di programmazione regionale prevedano che le attivita' di ricovero in regime d'urgenza debbano essere garantite in piu' sedi del presidio ospedaliero, gli atti aziendali prevedono strutture distinte. 7. Presso tutte le strutture ospedaliere sono promossi e sostenuti, dal sistema sanitario regionale, in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilita' e loro familiari maggiormente rappresentative, percorsi specificamente strutturati di accoglienza e gestione delle persone con disabilita' e loro familiari, che a vario titolo accedono ai servizi ospedalieri, specie per le persone con bisogni di sostegno complessi e per quelle non collaboranti. 8. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018 e in relazione a un'attuazione progressiva delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), le funzioni dell'assistenza ospedaliera sono assicurate attraverso reti tra presidi ospedalieri classificati, in relazione ai livelli di complessita' delle specialita' cliniche presenti, nelle seguenti tipologie: a) presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti; b) presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti; c) presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti. Tali presidi sono istituzionalmente riferibili alle aziende presso le quali si realizza la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e le universita' degli studi ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999; d) presidi ospedalieri specializzati.