Art. 29 Presidi ospedalieri specializzati 1. I presidi ospedalieri specializzati di cui all'articolo 26, comma 8, lettera d), assicurano l'assistenza ospedaliera relativamente a peculiari specialita' e sono: a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste, specializzato nell'area materno infantile; b) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Centro di riferimento oncologico» di Aviano, specializzato nell'area oncologica; c) Istituto di medicina fisica e riabilitazione «Gervasutta» con sede a Udine e a Gemona del Friuli, specializzato nell'area della riabilitazione. 2. I presidi ospedalieri specializzati assicurano funzioni «hub» per il territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 3, e possono essere ridefinite anche in relazione alla programmazione regionale. 3. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste sono attribuite le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27/2018 da svolgersi: a) presso la sede di Trieste; b) presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, di cui all'articolo 27, secondo la programmazione vigente. 4. Le modalita' per il trasferimento delle funzioni di cui al comma 3, lettera b), sono definite con deliberazione della Giunta regionale. 5. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina assicurano la continuita' assistenziale tra ospedale e territorio anche, ove opportuno, attraverso specifici modelli organizzativi. 6. Per garantire la continuita' assistenziale l'Istituto di medicina fisica e riabilitazione «Gervasutta» assicura la definizione, lo sviluppo e il monitoraggio del progetto di assistenza e riabilitazione a favore di persone affette da mielolesione che accedono ad altre strutture pubbliche o private. 7. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati svolgono attivita' specialistica assicurando funzioni complementari e integrative per la rete di assistenza pubblica.