Art. 16 
 
Requisiti per  l'attribuzione  della  qualifica  internazionale  alle
  manifestazioni fieristiche (art. 81, comma 3 della legge  regionale
  n. 62/2018). 
 
  1.  La  manifestazione  fieristica  e'  qualificata  internazionale
quando e' registrata almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) in caso di autorilevazione del dato relativo agli espositori e
ai visitatori o di certificazione  effettuata  da  un  organismo  non
riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente: 
      1) la provenienza dall'estero di almeno  il  15  per  cento  di
espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori; 
      2) la provenienza  dall'estero  di  almeno  l'8  per  cento  di
visitatori,  generici  e  professionali,  sul   numero   totale   dei
visitatori; 
    b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori  e
ai visitatori mediante organismi di  certificazione  riconosciuti  da
Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008: 
      1) la provenienza dall'estero di almeno  il  10  per  cento  di
espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori; 
      2) la provenienza dall'estero di  almeno  il  5  per  cento  di
visitatori,  generici  e  professionali,  sul   numero   totale   dei
visitatori.