Art. 16 Requisiti per l'attribuzione della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche (art. 81, comma 3 della legge regionale n. 62/2018). 1. La manifestazione fieristica e' qualificata internazionale quando e' registrata almeno una delle seguenti condizioni: a) in caso di autorilevazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente: 1) la provenienza dall'estero di almeno il 15 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori; 2) la provenienza dall'estero di almeno l'8 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori; b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008: 1) la provenienza dall'estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori; 2) la provenienza dall'estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.