Art. 24 
 
          Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici 
         (art. 83, comma 1 della legge regionale n. 62/2018) 
 
  1. Fermo restando il rispetto delle vigenti  normative  in  materia
igienico-sanitaria,  di  sicurezza  e  di  agibilita',  il  quartiere
fieristico  che  non  risulta  conforme  ai  requisiti  previsti  dal
presente regolamento puo' continuare  a  ospitare  le  manifestazioni
internazionali  e  nazionali  se   il   soggetto   che   ne   ha   la
disponibilita', a qualunque titolo, presenta, entro  sessanta  giorni
dall'accertamento effettuato dal comune, un progetto  di  adeguamento
ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori  e  la  data
della loro conclusione. 
  2. La conformita' ai requisiti  di  cui  al  comma  1  deve  essere
raggiunta entro il termine massimo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
presentazione del progetto di adeguamento. Decorso  inutilmente  tale
termine,   nel   quartiere   fieristico   non   potranno    svolgersi
manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere  non  risulta
conforme ai requisiti suddetti.