Art. 24 Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici (art. 83, comma 1 della legge regionale n. 62/2018) 1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilita', il quartiere fieristico che non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento puo' continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali se il soggetto che ne ha la disponibilita', a qualunque titolo, presenta, entro sessanta giorni dall'accertamento effettuato dal comune, un progetto di adeguamento ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione. 2. La conformita' ai requisiti di cui al comma 1 deve essere raggiunta entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai requisiti suddetti.